Il Codice dell’Amministrazione Digitale e le Linee Guida per i siti web della pubblica amministrazione 2010 prevedono che la pubblicità legale sia garantita attraverso la pubblicazione on-line.
L’art. 32 della Legge n 69/2009, dal 1º gennaio 2010 [61], ha stabilito che “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, nei propri siti informatici, o nei siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni”. (cfr Contenuti minimi dei siti istituzionali delle PA)
Dal 1 gennaio 2011 tutte le amministrazioni pubbliche statali e non statali sono obbligate a pubblicare sul proprio sito informatico gli atti e i provvedimenti amministrativi che necessitano di pubblicità legale. (cfr Italia.gov.it)
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